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Quei rifiuti per strada doveva rimuoverli l’Anas: il Tar dà ragione al Comune di Francavilla

Repertorio
L’avvocato Carmen Saponaro

Il sindaco dell’epoca fece bene a chiedere ad Anas di rimuovere i rifiuti presenti lungo la complanare della statale 7 di collegamento tra Francavilla Fontana e Villa Castelli. L’ha stabilito in una recente sentenza il Tribunale amministrativo regionale – Sezione di Lecce, che ha rigettato il ricorso presentato da Anas Spa e, di conseguenza, dato ragione al Comune di Francavilla Fontana, costituitosi in giudizio con l’avvocato Carmen Saponaro (incaricata nel 2018 dall’attuale Amministrazione, guidata dal sindaco Antonello Denuzzo).

I fatti finiti a contenzioso risalgono all’estate del 2015. In data 4 agosto di quell’anno, il primo cittadino pro tempore di Francavilla Fontana, Maurizio Bruno, emanò un’ordinanza per intimare ad Anas – concessionaria della strada interessata – di “procedere immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, all’avvio a recupero o allo smaltimento di rifiuti che per tipologia e dimensioni potevano rappresentare un pericolo per la viabilità, abbandonati in contrada Bontempo, lungo la complanare che collega Francavilla e Villa Castelli, e al ripristino dello stato dei luoghi”. L’ordinanza sindacale fece seguito a una segnalazione al Comune da parte della Stazione carabinieri della Città degli Imperiali.

L’ordinanza fu comunicata ad Anas Spa – Compartimento della Viabilità per la Puglia il successivo 17 settembre, ma la società decise di ricorrere al Tar per chiederne l’annullamento previa sospensione dell’efficacia in quanto – stando ai motivi del ricorso – non era stata informata dell’avvio del procedimento e non imputabile circa la responsabilità dell’abbandono di quei rifiuti, avendo “soltanto il compito di gestire e mantenere la rete stradale ed autostradale nazionale” senza esserne effettivamente proprietaria.

L’avvocato Saponaro, per conto del Comune di Francavilla Fontana, ha contestato in toto le tesi sostenute dalla controparte e, nei giorni scorsi, i giudici di primo grado hanno sostanzialmente concordato con la sua impostazione: Anas – stando alla pronuncia del Collegio (Antonio Pasca, presidente; Patrizia Moro, consigliere; Francesco Ferrazzoli, referendario, estensore) – era e quindi è responsabile ai sensi dell’articolo 14 del codice della strada, in cui è stabilito “in modo preciso quali siano i compiti, gli oneri e i doveri che gravano sugli enti proprietari e sui concessionari delle strade”.

I magistrati amministrativi hanno messo in relazione questa norma con l’articolo 192 del codice dell’ambiente e stabilito che Anas, proprio in quanto concessionaria, deve manutenere, custodire e vigilare suo tratti stradali di cui è proprietaria, cioè quindi anche provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Cosicché è stata dedotta una responsabilità a titolo di colpa da parte della concessionaria rispetto all’abbandono incontrollato dei rifiuti. E quindi, siccome non è risultato peraltro provato dalla ricorrente Anas il mancato coinvolgimento nel procedimento amministrativo sfociato nell’ordinanza del sindaco, il Tar ha deciso di rigettarne il ricorso.

Significa, in soldoni, che il Comune poté (e potrà) chiedere ai concessionari di contribuire a pulizia e manutenzione delle infrastrutture concesse a soggetti terzi, salvo diverse ed espresse disposizioni.

 

 

 

 

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