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Stalking, 40 persone arrestate e dieci denunciate nei primi otto mesi di quest’anno


Sono state 40 le persone arrestate e dieci quelle denunciate o comunque indagate, in questi primi otto mesi del 2019, per atti persecutori o stalking che dir si voglia: gli indagati sono stati sottoposti al “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa”. Nell’intero 2018 erano state 45 gli arrestate per lo stesso reato.Con il termine di atti persecutori viene indicata una serie di comportamenti molesti, che si sostanziano in appostamenti nelle adiacenze del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalle vittime, unitamente a reiterate intrusioni nella vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti o telefonate, invio di lettere, biglietti.

Il reato di stalking si manifesta in una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo detto stalker, il quale affligge un’altra persona, la vittima, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia arrivando persino ad alterarle lo svolgimento della vita quotidiana.

Sono infatti tre gli elementi costitutivi del reato: la condotta tipica dell’autore, la reiterazione della stessa, l’insorgere di un particolare stato d’animo nella vittima con la modificazione delle sue abitudini di vita.

Il persecutore può essere un estraneo, anche se molte volte è un conoscente, un collega, un ex compagno/a, un ex fidanzato/a che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto, o per vendicarsi di qualche torto subito.

Gli atti persecutori sono un reato comune, che può essere commesso da chiunque, anche da chi non ha alcun legame con la vittima ed è questo il discrimine che lo differenzia con il reato di “maltrattamenti in famiglia”.

Ciò che lo caratterizza rispetto alle minacce e alle molestie è la reiterazione delle condotte e il perdurante stato di ansia o di paura, o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

Il reato di atti persecutori è punito a querela da parte della persona offesa, con un termine per la presentazione della stessa di 12 mesi, (limite innalzato recentemente a seguito dell’entrata in vigore della legge denominata “codice rosso”, originariamente il termine era di 6 mesi.)

Il termine decorre dall’ultimo atto persecutorio compiuto nei confronti della vittima. Si può procedere d’ufficio, cioè le forze dell’ordine si attivano autonomamente per perseguire il colpevole, se i fatti sono compiuti nei riguardi di un minore o di una persona con disabilità.

Con l’introduzione del reato di atti persecutori nel nostro ordinamento, il legislatore al fine di assicurare una più adeguata protezione alle vittime, ha ampliato la gamma delle misure cautelari coercitive attraverso la previsione di un provvedimento denominato “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Con tale misura il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Ed ancora può vietare all’indagato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo. In sostanza il legislatore, prendendo atto delle istanze provenienti da più parti, ha cercato di fornire una risposta sanzionatoria appropriata, nonché immediata, alle condotte che fino al 2009 venivano inquadrate in altri meno gravi delitti di minaccia o di violenza privata.

Recentemente, il 9 agosto, è entrata in vigore la legge 19 giugno 2019 n.69 denominata “Codice Rosso”. Le norme varate accelerano l’iter dei procedimenti che riguardano i casi di violenza, a partire dalla denuncia che avrà una corsia preferenziale.

Le indagini dovranno essere più spedite, infatti bisogna comunicare tempestivamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale affinché vi sia un’attivazione immediata. I magistrati dovranno “sentire” le vittime entro tre giorni al fine di evitare che reati come maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza, si ripetano senza interventi celeri delle autorità.

All’interno del “pronto soccorso” degli ospedali, sarà introdotto un codice con bollino rosso” per i casi di violenza di genere che saranno presi in esame con priorità. La nuova legge inserisce ben quattro nuovi reati nel codice penale: 1) il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate; 2) il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; 3) il reato di costrizione o induzione al matrimonio; 4) la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Altra notazione concerne l’inasprimento delle pene per questa tipologia di reati.

 

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