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Mascherine anti-polvere e disinfettanti fasulli: denunce e sequestri da parte della guardia di finanza


Erano delle semplici mascherine anti-polvere (per soggetti allergici o particolarmente sensibili) quelle sequestrate a Ostuni dalla guardia di finanza, che per la parte di sua competenza contribuisce a sua volta nel far rispettare la normativa straordinaria anti-Covid19 .Gli approfittatori e i ciarlatani, infatti, specie in questa situazione di emergenza, sono davvero dietro l’angolo, come dimostrato anche dagli altri servizi effettuati dai reparti dipendenti dal Comando provinciale di Brindisi delle fiamme gialle.

Così, come si diceva, nella Città Bianca i finanzieri hanno sequestrato circa mille mascherine spacciate quali dispositivi di protezione individuale quando, invece, non lo erano affatto, in un negozio di casalinghi: tra l’altro le confezioni non recavano informazioni di sicurezza, composizione e qualità del prodotto. L’esercente, inoltre, non ha esibito documentazione contabile per certificare il regolare acquisto delle stesse. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato, quindi, per frode nel commercio.

Falso disinfettante, invece, in un minimarket di Fasano: circa 100 litri di “Lamuchina”, denominazione che evidentemente scimmiottava quella registrata di una nota marca del settore. Il prodotto è risultato privo di autorizzazioni alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute (obbligatorie per i disinfettanti). Anche in questa circostanza, il titolare della ditta è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio e per vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Sequestro di gelo igienizzante a Mesagne: era commercializzato in due farmacie, che disponevano di 2.700 litri dello stesso. Nessuna etichettatura, nessuna certezza per i consumatori.

In ottemperanza al Decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, i Baschi Verdi di Brindisi hanno proceduto a segnalare alla locale Prefettura quattro punti vendita dotati di distributori di erogazione automatica di bibite ed alimenti, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nonché per la chiusura dell’esercizio da cinque a trenta giorni.

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