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La posizione di Legambiente Oria sull’ipotesi riapertura del castello: “Ok, ma non a quelle condizioni”

Di seguito una nota da parte del Circolo Legambiente di Oria:

Nel recente dibattito sull’apertura al pubblico del Castello di Oria hanno trovato ampio spazio due ipotesi: da un lato quella di una convenzione tra proprietà e Amministrazione Comunale per stabilire le condizioni di tale apertura e, dall’altro lato, quella della richiesta di dichiarazione di interesse eccezionale, considerata, forse troppo semplicisticamente, presupposto decisivo per garantire la completa fruibilità del maniero. Purtroppo entrambe queste ipotesi presentano elementi di criticità sostanziali.

Per quanto riguarda la dichiarazione di interesse eccezionale, in realtà il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’articolo 104  (relativo alla Fruizione di beni culturali di proprietà privata) stabilisce che “possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale”. Il riferimento è alle cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti privati; e alle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Il problema è che l’art. 104 appena citato stabilisce che tali beni possono essere assoggettati a visita, e non che devono essere assoggettati a visita. Si aggiunga che, una volta dichiarato l’interesse eccezionale, sempre secondo lo stesso art. 104, “le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni”. L’espressione “concordate” implica quindi una trattativa paritetica, rispetto al cui esito è evidente che la proprietà potrebbe incidere in modo significativo. Da questo punto di vista è forse bene ricordare che sia la tutela dei beni di interesse storico artistico, sia la proprietà privata, hanno rilievo costituzionale.

Una seconda questione, alla quale è stata finora prestata scarsa attenzione, è relativa ai requisiti necessari per ottenere la dichiarazione di interesse eccezionale. Il fatto è che, secondo una consolidata giurisprudenza, non si tratta di materia sulla quale esistano riferimenti oggettivi codificati, bensì di un ambito soggetto a forti tratti di discrezionalità. Si tratta cioè di una valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico a tutelare cose che sono reputate meritevoli di conservazione e tutela. Il Consiglio di Stato ha chiarito ancor meglio i contorni della questione, osservando che “in linea di diritto, il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità”.

Un terzo punto riguarda la convinzione, espressa da alcuni, per cui la dichiarazione di interesse eccezionale comporterebbe l’impossibilità di adibire il Castello a sala ricevimenti e ad attività di ristorazione. Ed è certamente vero che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art. 20, stabilisce che beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Questa prescrizione potrebbe verosimilmente riguardare il progetto di realizzazione di un parcheggio di circa mille mq. nel parco del maniero, ma potrebbe non risultare del tutto applicabile all’ipotesi delle attività di wedding. Una recente decisione del TAR del Lazio, infatti, ha precisato, in termini generali, che “la destinazione ad attività commerciale non è di per sé incompatibile con la tutela di un bene vincolato” e, anzi, è tale da consentire addirittura una “maggiore fruibilità pubblica del bene“.

Per tutte queste ragioni la via della dichiarazione di interesse eccezionale potrebbe non risultare così efficace quanto ritiene chi la caldeggia. Con ciò non si vuol dire che tale via non vada perseguita, poiché comunque comporterebbe una accentuazione dei vincoli già esistenti. Si vuol solo mettere in guardia circa aspettative che potrebbero poi risultare almeno in parte infondate.

Per quanto riguarda l’ipotesi di convenzione i problemi nascono dal fatto che si tratta, nella sostanza, di un accordo che presenterebbe evidenti elementi di asimmetria a sfavore dell’Amministrazione Comunale, e più in generale della cittadinanza e della società civile oritana e non, come abbiamo già ampiamente detto in altri precedenti documenti. Si pensi ad esempio al fatto che il Comune potrebbe organizzare suoi eventi nel castello “gratuitamente”, ma pagando tutte le spese, ed eventualmente dovendo ricorrere ai servizi di ristorazione a pagamento offerti dalla proprietà. Oppure si pensi alla facoltà, insindacabile, assegnata alla proprietà di trasferire al Comune la gestione dell’area monumentale, ponendo così l’Amministrazione nella condizione di dover subire passivamente decisioni altrui e di accollarsi oneri finanziari al momento difficilmente quantificabili. Inoltre tale accordo è viziato in più punti da imprecisioni e lacune, da cui potrebbero derivare, in futuro, contenziosi anche complessi, e rispetto alle quali appare necessario uno specifico approfondimento.

L’ipotesi di accordo, in sostanza, non solo sarebbe del tutto sbilanciata a favore della proprietà, mettendo l’Amministrazione Comunale in posizione subalterna, ma tenderebbe a cancellare del tutto quel diritto di uso pubblico già riconosciuto nel 1933 con l’atto di permuta tra Comune e Martini Carissimo rispetto ad un bene che è pur sempre sottoposto a specifici vincoli e che è inoltre incardinato nella storia e nella cultura oritana e pugliese.

Tenuto conto dei problemi appena illustrati, pur ribadendo la nostra posizione del tutto favorevole all’apertura al pubblico del Castello di Oria, riteniamo che, per quanto è noto allo stato dei fatti, le condizioni fissate dalla bozza di convenzione attualmente in discussione non appaiono accettabili e che esse vanno profondamente emendate, a partire dalla ipotizzata trasformazione di un bene storico-artistico in una attività commerciale. Inoltre, il rapporto tra le parti (al momento Amministrazione Comunale e proprietà privata, auspicando però che venga fatto salvo per il futuro il ruolo dell’attore pubblico nelle sue varie articolazioni) dovrebbe essere, almeno, alla pari.

Per il Circolo “Piaroa” Legambiente di Oria

La Presidente

Antonella Palazzo

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