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La Cgil: «Stop alle trattenute sulle buste paga dei dipendenti comunali di Francavilla, sono illegittime»

Franco Solazzo
Franco Solazzo

Si riceve e pubblica:

Sembra che i reali bisogni e le priorità della nostra città siano caduti, ormai, nella più totale indifferenza. In questi giorni l’interesse prevalente sembra quello di indebolire ancora di più il potere d’acquisto delle retribuzioni dei dipendenti comunali, vittime designate ed incolpevoli, costretti a pagare, tramite trattenute sulle buste paga, per i danni erariali procurati dall’amministrazione uscente.

La rappresentanza sindacale della FP CGIL considera questo provvedimento non condivisibile in considerazione delle ricadute che dette misure avranno sul potere d’acquisto delle retribuzioni e sugli stessi consumi. Se si considera che già il blocco fino al 2018 della contrattazione nazionale, delle indennità di vacanza contrattuale, del blocco del turn over, della riduzione del salario accessorio decisi dal governo centrale, avrebbero già determinato sino al 2014 (dopo 5 anni) un danno per le famiglie dei dipendenti pubblici, inclusi i dipendenti comunali, di oltre 4 mila euro.

Ad aggravare ancor di più la situazione di precarietà in cui versano detti dipendenti, è intervenuta la decisione del direttore di ragioneria che, con propria determinazione dirigenziale, ha disposto di effettuare le trattenute sulle buste paga dei dipendenti, senza il preventivo assenso da parte degli interessati e contravvenendo, tra l’altro, alle disposizioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riprende pari pari le indicazioni dettate dalla riunione della conferenza unificata del 10 luglio 2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2014.

Il documento dispone prioritariamente che gli Enti, compresi il nostro Comune, sono tenuti a verificare sin dal 1999 l’utilizzo dei fondi delle risorse decentrate. Nel caso in cui si riscontrino errori, occorre procedere al recupero delle somme illegittimamente inserite come previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. 16/2014; inoltre, è sempre esclusa la possibilità di procedere al recupero dell’indebito direttamente sui dipendenti.

Stranamente l’intraprendente dirigente dell’area dei servizi finanziari e delle risorse umane, evidentemente, non ha approfondito sufficientemente i rilievi mossi dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) nei confronti dell’amministrazione uscente. E’ acclarato, oramai, che pur esistendo la distinzione fra compiti della politica e gestione amministrativa, quest’ultima, nel nostro Comune è sfumata frequentemente, fino a scomparire del tutto.

Infatti, sia il Sindaco, sia le giunte comunali, si sono da sempre occupate di nomine, di conferimenti di incarichi e di posizioni organizzative e di specifiche responsabilità e, inoltre, di contratti integrativi. In molte circostanze, nel nostro Comune, i sindaci e gli assessori al Personale hanno presieduto le riunioni di delegazione trattante. Le maggioranze che si sono avvicendate al governo della città hanno nominato sia i sindaci revisori, sia i nuclei di valutazione.

Il direttore di ragioneria non può non condividere che quando l’ispettore capo del MEF ha preso atto dell’inerzia dell’uscente amministrazione, per la mancata definizione delle irregolarità riscontrate, che la Procura regionale della Corte dei Conti, una volta accertata la mancata definizione delle irregolarità riscontrate, possa sorvolare sulle responsabilità dell’organo politico che, nel corso di diversi anni, continuava ad operare continuativamente attività gestionali in tema di contrattazione.

Pertanto, la FP CGIL Territoriale di Brindisi ribadisce che i dipendenti che per anni hanno subito questa anomala ed illegittima gestione non possono assolutamente pagare lo scotto per le acclarate responsabilità dell’organo politico uscente. D’altronde, la più volte richiamata circolare ministeriale impegna le amministrazioni a verificare, prima della scadenza dei termini di prescrizione, la costituzione dei fondi e la loro ripartizione.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare ulteriori errori nell’applicazione delle regole dettate dalla ripartizione dei fondi, sono tenute ad applicare le previsioni del comma 3 dell’art. 4 del D.L. 16/2014. La stessa circolare suggerisce alle amministrazioni che stanno effettuando recuperi a carico del personale, a seguito dell’applicazione di contratti illegittimi, di procedere alla loro sospensione, alla luce delle indicazioni molto precise dettate dalla circolare.

Il Sindaco, tenuto conto delle misure sanzionatorie contenute nella determina dirigenziale di che trattasi, è tenuto a sospendere il recupero sulle retribuzioni dei dipendenti ed a restituire agli stessi il maltolto e, nel frattempo, applicare la disposizione contenuta nella circolare interministeriale che obbliga gli Enti ad una revisione di tutti i fonti che si sono avvicendati durante la contrattazione collettiva integrativa decentrata dal 1999 sino a quello corrente.

Per la FP – CGIL Territoriale di Brindisi Francesco Solazzo

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