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Francavilla, il consigliere Attanasi interroga sindaco e assessore: “Quei dissuasori sono davvero a norma?”

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Avv. Domenico Attanasi
Il consigliere comunale Domenico Attanasi

Il consigliere comunale di Idea per Francavilla, Domenico Attanasi, ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici riguardo i dissuasori installati di recente in corrispondenza delle rampe d’accesso ai marciapiedi da parte dei diversamente abili. Se ne riporta qui di seguito il testo integrale:

Oggetto: interrogazione con richiesta di risposta iscritta.

Formulo la presente nella qualità di Consigliere Comunale della Città di Francavilla Fontana al fine di significare e chiedere quanto segue.

PREMESSO

– che nei giorni scorsi sono stati installati in numerosi punti della città di Francavilla Fontana dissuasori di parcheggio in corrispondenza di rampe, scivoli e passaggi per disabili;

– che, pur non contestandosi l’opportunità di una simile iniziativa evidentemente volta a garantire l’effettiva eliminazione di ogni possibile barriera al transito degli utenti della strada portatori di disabilità, occorre tenere presente che l’art. 180 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada prevede espressamente che “i dissuasori devono essere visibili e non devono esercitare un’azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l’altro” e che gli stessi “non devono, per forma o altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini”;

– che, a tal fine, “i dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada” ;

– che, inoltre, stando alla Direttiva del 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici emanata per disciplinare la corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione della segnaletica ordinaria e complementare “gli Enti proprietari devono evitare che (i dissuasori) costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento”. Ed ancora: “i dissuasori di sosta devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili”;

– che ai sensi dell’art. 175 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada “Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull’ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull’ostacolo”;

– che, al contrario di quanto prescritto dalle surrichiamate disposizioni, i dissuasori di sosta installati nell’abitato di Francavilla Fontana sembrerebbero costituire invece vero e proprio pericolo o intralcio per la circolazione stradale tant’è che non poche segnalazioni in tal senso sono giunte da parte dei cittadini .
*
Tanto premesso il sottoscritto chiede di ricevere risposta scritta ai seguenti quesiti:

a) se nell’installazione dei dissuasori di sosta nell’abitato di Francavilla Fontana siano state puntualmente osservate le disposizioni di diritto sopra richiamate e che espressamente disciplinano tale tipologia di segnaletica;

b) se i dissuasori di sosta installati nell’abitato di Francavilla Fontana risultino o meno omologati e autorizzati dal Ministero dei Lavori Pubblici;

c) se sia stata esperita da parte degli uffici competenti apposita istruttoria propedeutica all’installazione.

Lo scrivente chiede inoltre di ricevere in copia tutta la documentazione amministrativa (eventuale istruttoria svolta da parte degli uffici competenti, atti relativi all’affidamento dell’opera e/o del servizio, attestati di omologazione da parte del Ministero, ecc..) posta a base della apposizione di tale tipologia di segnaletica stradale complementare.

Cordiali saluti.

Avv. Domenico Attanasi

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