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E Curto propone un regolamento sul conflitto d’interessi in seno alla Pubblica amministrazione

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“Se è vero che, molto opportunamente, la Regione Puglia ha approvato una propria legge finalizzata a disciplinare l’attività di lobbyng al fine di evitare la realizzazione di zone d’ombra nei rapporti  tra Pubblica Amministrazione e soggetti – privati, Imprese, Associazioni, Fondazioni –  interessati ad incidere sui processi decisionali della P.A. medesima, a causa dei grandi interessi che inevitabilmente promanano dall’Istituzione regionale, è pur vero che anche dagli Enti Locali possono derivare interessi economici rilevanti a favore di terzi, cosicché è  opportuno che anche questi Enti organizzino la propria struttura affinché ai propri processi decisionali corrispondano  quei requisiti di trasparenza  che dovrebbero informare le attività di una P.A.”.

A dichiararlo è l’avv. Euprepio Curto – coordinatore del movimento politico  “Progetto per l’Italia” il quale, peraltro, fu colui che, tra i primi,  nel corso della sua lunga attività parlamentare ebbe ad affrontare  il tema della regolamentazione delle attività delle lobbies attraverso la presentazione di un’apposita proposta di legge.

Ebbene, a distanza di anni, proprio Curto ha redatto un Regolamento, di cui chiederà l’approvazione, mediante il quale sarà disciplinata l’attività dei cosiddetti portatori d’interesse.

“Nel corso degli ultimi anni – ha sottolineato Curto – abbiamo assistito ad un profluvio di proposte pervenute alla P.A., non di rado attraverso canali informali: Campo da Golf, ammodernamento della Pubblica Illuminazione, Tempio crematorio, così da creare legittimi dubbi e perplessità all’interno delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione”.

“Questo regolamento – ha concluso Curto – costituisce fattore indispensabile e prioritario rispetto alla posizione di  politica  amministrativa assunta negli ultimi tempi da Progetto per l’Italia. Ne consegue che sono molto fiducioso sulla sua approvazione”.

Ed ecco, dunque, qui di seguito la bozza elaborata dallo stesso consigliere comunale e coordinatore di Progetto per l’Italia:

REGOLAMENTO  COMUNALE

“DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PORTATORI DI INTERESSI E FUNZIONI PUBBLICHE”

        ART. 1

        (Principi e finalità)

1. Il Comune  intende perseguire   la concreta attuazione degli obiettivi di imparzialità e trasparenza dei propri organi  decisionali regolamentando, disciplinando e pubblicizzando  i rapporti tra i soggetti portatori d’interessi e tutti coloro che all’interno dell’Ente, svolgendo  una funzione pubblica, incidono sui processi decisionali.

        ART. 2

    (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina  l’attività dei portatori d’interessi di cui all’art. 1 individuando i soggetti a cui esso è applicabile e quelli a cui tale attività è preclusa,  definendo   le procedure  attraverso le quali  debbono essere tenuti i rapporti, esplicitando le modalità di comunicazione  fruibilità di tali dati.

      ART. 3

(Definizioni)

1.  Portatore d’interesse è chi  a titolo individuale, ovvero in nome e per conto di  privati, imprese,  società,   gruppi d’interesse, comitati, a qualsiasi titolo costituiti,   miri ad incidere sui processi decisionali dell’Ente  sia mediante la presentazione di progetti, sia attraverso l’esplicitazione di proposte atte ad incidere sui contenuti dei bandi e sugli appalti pubblici, nonché sugli atti di pianificazione e/o programmazione  sia mediante  modifiche regolamentari idonee ad incidere sui processi decisionali, comunque denominati, facenti capo all’Ente.

2. Soggetto decisionale pubblico è chi per l’incarico e la funzione ricoperta ha competenza, non necessariamente assoluta e diretta, nella formazione del processo decisionale: Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali, Segretario Generale, Dirigenti, incaricati di Pubblico servizio.

        ART. 4

        (Registro dei portatori d’interesse)

  • Il “Registro dei portatori d’interesse” è istituito presso la Segreteria Generale del Comune di Francavilla Fontana.
  • Non è consentita l’iscrizione, e/o l’accreditamento nel Registro di cui al presente articolo,  a chi è stato condannato, o  su cui comunque pende procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione, o che sia stato a qualsiasi titolo interdetto dai pubblici uffici. 
  • Il Segretario Generale, nella sua qualità  di responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, ne cura la puntuale gestione avvalendosi della propria struttura organizzativa e delle risorse umane già a disposizione dell’Ente, in particolare:
  • istruendo le richieste di  accreditamento  e di iscrizione al Registro dei Portatori d’Interesse dopo averne verificato la rispondenza al presente Regolamento, previa acquisizione dei dati anagrafici, compresi quelli sensibili, del richiedente l’iscrizione;
  • annotando gli interessi che si intendono rappresentare, nonché, ove diversi dal soggetto formalmente “portatore di interessi”, gli effettivi destinatari di tale attività ;
  • trasmettere al Sindaco le richieste pervenute e ammesse, nonché quelle respinte per carenza dei requisiti di cui al punto 2) dell’art. 4.

             ART. 5

(Funzioni sindacali)

1. Il Sindaco, venuto  in possesso delle richieste di accreditamento e iscrizione nel Registro dei portatori d’interesse, può rinviare per una ulteriore verifica, e per una sola volta,   al Segretario Generale le richieste ritenute inammissibili per carenza di requisiti. Ove questi confermi l’inammissibilità, l’istanza va respinta con motivazione. Della qual cosa deve essere data tempestiva informazione al richiedente.

2. Il Sindaco provvede a dare esecuzione alle istanze ammesse calendarizzando gli incontri con i portatori d’interesse, nonché, ove non gestite    direttamente, delegando, o autorizzando, a tal uopo   i soggetti di cui al punto 2 dell’art. 3 del presente Regolamento.

3. Nel corso della prima seduta consiliare, successiva all’1 gennaio e all’1 luglio di ogni anno, il Sindaco relaziona al Consiglio comunale sulla materia oggetto del presente Regolamento e sui conseguenti effetti    sulle decisioni dell’Ente.

ART. 6

        (Violazioni)

  • Il mancato rispetto delle presenti norme regolamentari, sempre che il fatto non costituisca violazione più grave, comporta:
  • Sanzioni disciplinari a carico dei soggetti dipendenti dall’Ente;
  • La cancellazione dei portatori d’interesse  dall’apposito  registro per almeno un anno, nonché l’inibizione  dell’accreditamento  per i non iscritti per il medesimo periodo.
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