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«Spoglio irregolare in quella sezione», ma il Tar non è d’accordo: respinto il ricorso del candidato



Lo scorso 25 ottobre, il Tar di Lecce ha respinto il ricorso con cui il candidato consigliere comunale (ed ex presidente del Consiglio comunale) Antonio Metrangolo, denunciate presunte irregolarità nella sezione 10 in occasione delle amministrative dello scorso 10 giugno, chiedeva l’annullamento delle proclamazioni del sindaco Maria Lucia Carone e dei consiglieri eletti, oltre alla ripetizione del voto in quella stessa sezione.
Secondo Metrangolo – assistito dall’avvocato Roberto Palmisano – durante lo spoglio, in data 11 giugno, un dipendente comunale e membro dell’ufficio elettorale comunale si era del tutto sostituito al presidente di seggio. Un fatto confermato, sempre a suo dire, anche da un video girato dal rappresentante di lista Leonzio Patisso, un video (per Metrangolo, decisivo) che però non è stato preso in considerazione dai giudici amministrativi in quanto non acquisito agli atti per problemi tecnici.
Il Tar, nel decidere, ha rilevato come nel verbale di seggio, redatto dal presidente e firmato da scrutatori e rappresentanti di lista, fosse scritto a chiare lettere che il dipendente si era limitato ad aprire le schede votate per poi lasciare al presidente ogni successiva valutazione. Dal verbale – hanno rilevato anche i giudici – emerso poi come il dipendente comunale avesse smesso di dare una mano dopo che un cittadino aveva mostrato la propria contrarietà.Il 10 settembre, il ricorso è stato notificato all’Amministrazione e ai controinteressati Maria Lucia Carone, Tommaso Carone e Angelo Mazza, i quali si sono costituiti in giudizio il 22 ottobre, cioè fuori dal termine consentito di 15 giorni dalla data della notifica. Le loro memorie scritte sono quindi state dichiarate inutilizzabili, mentre è stato loro concesso di presentare difese orali.

Al di là dei tecnicismi, nella decisione i giudici hanno fatto notare come i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione elettorale rappresentino atti pubblici e “fanno piena prova fino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di aver compiuto ed essere avvenuto in sua presenza. Conseguentemente, laddove venga dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale, è necessario proporre la querela di falso che, nella fattispecie in esame, non sembra essere stata proposta. Peraltro, il verbale in esame è stato sottoscritto tanto dal Presidente, quanto dagli scrutatori e finanche dai rappresentanti di lista”.

L’apertura delle schede da parte di un membro dell’ufficio elettorale comunale si sarebbe resa utile, insomma, a seguito di una situazione di difficoltà venutasi a creare nel seggio (scrutatori colti da malessere) e, sempre secondo i giudici, non sarebbe stata decisiva a tal punto da determinare la nullità delle operazioni elettorali, non avendo influenzato il risultato dello scrutinio.

Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e respinto, mentre le spese sono state compensate in considerazione dell’originalità delle questioni esaminate.

Metrangolo, però, intende ora impugnare la sentenza e proporre appello al Consiglio di Stato, nella speranza di poter depositare il dvd contente il filmato in cui, a suo dire, è palese il ruolo di presidente “abusivo” svolto dal dipendente comunale.

 

 

 

 

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