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Criticò un infermiere dell’ospedale, assolto dal giudice: in questi casi non c’è diffamazione


Inviare note di protesta per il comportamento di dipendenti pubblici non è reato.

È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Brindisi, Nicoletta Erroi, con sentenza del 17 gennaio scorso all’esito di un processo i cui fatti risalgono al settembre 2013.

Un cittadino, recatosi al pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana per una frattura al piede, mentre si trovava in sala d’attesa, fu avvicinato da un infermiere (addetto ad un altro reparto) che, rivolto anche a tutti gli altri presenti, consigliò di recarsi altrove perché il medico presente al momento era inaffidabile e “non capiva niente”.

Sennonché, in seguito, il paziente segnalò l’accaduto alla Direzione sanitaria, cui chiese lumi circa il comportamento di quell’infermiere non mancando comunque di ringraziare il personale del pronto soccorso che, con professionalità, gli aveva prestato le cure necessarie.

L’avvocato Andrea Saracino

Querelato per diffamazione, difeso dall’avvocato Andrea Saracino del Foro di Brindisi, ha dovuto affrontare un processo conclusosi qualche giorno fa con un’assoluzione piena: perché il fatto non sussiste. L’Autorità giudicante, infatti, ha sposato in toto la tesi difensiva sostenuta dal legale, secondo cui il diritto di critica e la libertà di parola, ricorrendo determinate condizioni, come nel caso in questione, prevalgono sul diritto alla dignità personale e consentono di beneficiare dell’esimente prevista dall’articolo 51 del codice penale. Il giudice ha stabilito, dunque, il principio secondo cui un ammalato che formula un reclamo o esprime dei dubbi sull’operato di un operatore sanitario non commette diffamazione.

 

 

 

 

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