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Privacy, l’avvocato: “Ok registrare, ma non sempre è possibile divulgare una conversazione telefonica tra privati”

Egr. Direttore ZANZARELLI,
L’avvocato Andrisano

dopo la recentissima querelle Fedez-Rai e’ divenuta di grande attualità ed interesse la questione relativa alla possibilità di registrare ed, eventualmente, pubblicare e così rendere noto il contenuto di telefonate.

E’ di tutta evidenza, infatti, come in tale ipotesi si discuta, anche, della eventuale violazione del diritto alla privacy.
Ebbene, prima di passare in rassegna alcuni pronunciamenti del Supremo Collegio in materia, deve premettersi come, in linea generale, possa procedersi a registrare dialoghi allorché si sia presenti alla conversazione e ciò anche all’insaputa del partecipante.
Allo stesso modo e’ possibile registrare le telefonate a noi dirette in quanto i contenuti delle registrazioni potrebbero servire per la difesa in un giudizio o comunque per finalità di studio (in tal senso si veda Cass. Sez. Un. 36747/2003).
Occorre grande attenzione, però, poiché diffondere una telefonata potrebbe integrare la violazione della normativa in materia di privacy (d.lgs. 101/2018) in quanto la voce viene ad essere considerata un dato personale ed, in quanto tale, meritevole di tutela.
La sottile linea di demarcazione e’ rappresentata dal legittimo interesse alla diffusione:
non occorre il consenso dell’interessato nell’ipotesi in cui sussista, infatti, un legittimo interesse alla diffusione della registrazione video-audio.
A tal proposito, sempre la Cassazione, ha affermato che e’ possibile mettere in viva voce l’interlocutore, anche a sua insaputa, in quanto chi intrattiene la telefonata e’ ben consapevole di tale possibilità e del rischio al quale si espone.
In taluni casi la condotta potrebbe, però, rappresentare un illecito civile o deontologico (Cass. 15003/2013).
In linea generale non è consentito divulgare le conversazioni acquisite fraudolentemente senza il consenso degli interessati salvo che, lo si ripete e ribadisce, l’utilizzo non serva per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca così come previsto dall’art. 617 septies c.p. (Cass. n. 24288/2016).
Questi sono soltanto alcuni degli interventi chiarificatori dettati dalla Suprema Corte ed evidentemente utili e necessari in quanto trattasi di una materia complessa ed in continua evoluzione,  anche in ragione dei sempre più veloci progressi tecnologici.
Si è assistito, altresì, a vari interventi del legislatore, anche in sede penale (artt. 617 bis – septies c.p.) che ha dovuto adeguare la risposta in funzione dell’evolversi dei tempi e dei sistemi di video-comunicazione.
Tanto ho ritenuto di segnalare anche alla luce di alcuni approfondimenti e recenti letture su “IlSole24ore” nella sezione  Norme e Tributi -Giustizia e Sentenze.
Cordialità.
Antonio ANDRISANO.
(avv. cassazionista del Foro di Brindisi)

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