Cerca
Close this search box.

Condanna per diffamazione, il legale: “Libertà d’espressione sacrosanta ma mai trascendere in cattiveria e odio gratuiti”

L’avvocato Tommaso Resta

Pregiatissimo direttore,

Le scrivo quale difensore di Spina Rosa, Andriulo Dolores, Ester e Vito, rispettivamente coniuge e figli del geom. Andriulo Gerardo, deceduto il 22.7 2017, costituitisi parte civile nel procedimento penale a carico del rag. Antonio De Franco per il reato di diffamazione, con riferimento ai gravi episodi lesivi dell’onore e della reputazione del defunto, consumato a mezzo del social network Facebook all’indomani del suo decesso.

Attribuiva infatti al geom. Andriulo, con insensata pretesa di verità, che lo stesso fosse stato l’artefice della demolizione della vecchia Chiesa della Morte per fare posto all’attuale condominio di Piazza Giovanni XXIII e del Cinema Teatro Schiavoni di cui si conserva oggi la sola facciata.

E’ risultato agevole dimostrare in sede processuale che la demolizione del primo edificio avveniva nel 1946 quindi 20 anni prima della edificazione del condominio ed il cui progetto veniva approvato dalla Soprintendenza ai beni architettonici e che la demolizione del Cinema Schiavoni veniva richiesta dai precedenti proprietari e quindi molto tempo prima che il geom. Andriulo ne acquisisse la proprietà.

Anche in questo caso la locale Soprintendenza imponeva un vincolo architettonico che riguardava la sola facciata e dettava puntuali prescrizioni sulla edificazione del nuovo fabbricato così come oggi si presenta.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza di condanna divenuta ormai definitiva, ha evidenziato come le espressioni utilizzate dal De franco, avente natura diffamatoria, sono il frutto di affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo e che una pur minima ricerca storica avrebbe consentito di evitare le gravi affermazioni che tanto risalto ebbero su Facebook. 

Si rammenti che il lungo e scomposto post a firma del ragioniere indusse moltissimi lettori a ritenere vero che il geom. Andriulo, per ambigue ed indicibili ragioni, facendolo assurgere a ruolo di componente di una spregevole razza padrona, potesse fare quello che voleva in dispregio di regole e leggi.

Falsità del tutto gratuite che a distanza di pochi giorni dalla morte del familiare provocarono e tuttora causano inesprimibili amarezze alimentate dal venticello della calunnia alimentato ad arte da colui che può essere ormai definito un diffamatore professionale tante sono state le condanne riportate per fatti analoghi.

La libertà di sostenere ciò che si vuole non deve mai trasmodare nell’arbitrio e chi scientemente sceglie di infangare la dignità e l’onore di chi non può più difendersi non merita alcuna compassione o umano perdono.

Tanto si tiene a rendere noto anche come monito ed invito ad una maggiore consapevolezza nell’utilizzo di parole ed espressioni che da un lato producono l’effetto di intasare gli uffici giudiziari e dall’altra alimentano un clima di odio e cattiveria di cui certo non si avverte bisogno.

Certo del vostro interessamento, saluto molto cordialmente.

Francavilla Fontana
13.1.2022
Avv. Tommaso Resta 

Resta aggiornato

Iscriviti alle nostre newsletter

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com