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Genitori separati ma nessuna prevalenza tra mamma e papà: interessante “omologa” del Tribunale di Brindisi, parità di genere nei fatti

Il collocamento paritario, quale soluzione in concreto più pertinente ed assolutamente preferibile proprio in ragione del supremo interesse del minore: e’ questa la decisione adottata dal Tribunale di Brindisi.

E così, con un recente decreto di omologa del febbraio 2022, recependo l’accordo dei genitori separandi, una coppia di brindisini (di Francavilla Fontana) assistita dall’avv. Antonio Andrisano, ha stabilito il collocamento paritario del figlio minore, di anni 9, presso entrambi i genitori anziché individuare il genitore collocatario prevalente.

L’avv. Andrisano

Il Tribunale di Brindisi, sempre particolarmente attento nella trattazione di questioni così delicate, ha previsto e disciplinato una permanenza equilibrata del figlio minore con il padre e con la madre con frequenza a settimane alterne, il mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il tempo in cui avrà il minore con sé con ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno.

La disciplina dell’affido condiviso non comporta l’impossibilità della convivenza del minore con entrambi i genitori con un collocamento paritario alternato e anzi, tale soluzione, risulta essere maggiormente rispondente all’interesse dei figli poiché permette ai minori di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” così come il Legislatore ha previsto nel primo comma dell’art. 337-ter del codice civile.

Il diritto alla bigenitorialità è centrale nella “Convenzione sui diritti dell’Infanzia” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991 che riconosce “il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo” (art. 9, co. III).

Questi principi sono stati, successivamente, ripresi dalla Carta di Nizza – ora parte del Trattato di Lisbona – per la quale il bambino ha il “diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.

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