Migranti, sorge da caso brindisino questione di legittimità costituzionale su trattenimenti e proroghe: giudizio sospeso

Questione di legittimità costituzionale, tutto sospeso. Il consigliere della Corte d’appello di Lecce, Giuseppe Biondi, ha chiesto lumi – per via incidentale, ma d’ufficio – circa la costituzionalità di precisi aspetti del cosiddetto decreto legge sui flussi migratori emesso l’11 ottobre dello scorso anno dal governo Meloni. I dubbi erano già stati a più riprese sollevati dall’avvocato Bartolo Gagliani, che l’altro ieri ha rappresentato in udienza un cittadino marocchino di 48 anni – richiedente protezione internazionale, per il momento respinta – circa la proroga chiesta dal questore del suo trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco (Brindisi).

Dopo aver esaminato quest’ennesimo caso, il giudice Biondi ha emesso per l’appunto un’ordinanza – molto articolata – paventando ipotesi di violazione del dettato costituzionale per quanto concerne la decretazione d’urgenza (quel provvedimento era per davvero così necessario e urgente da non dover passare dal Parlamento?), la compressione dei diritti di difesa a causa di mezzi d’impugnazione piuttosto speditivi, il diritto di uguaglianza a tutto discapito (ipotetico) dei migranti.

Peraltro, con quello stesso decreto, il governo ha indicato la competenza della Corte d’appello territoriale e non del Tribunale per decidere, caso per caso, sui provvedimenti di trattenimento adottati dal questore. Nel caso di specie si tratta della proroga di un trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri. Il dottor Biondi ha deciso di “sottoporre a scrutinio di costituzionalità il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione d’urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la ragionevolezza e l’organicità, in mancanza di giustificazione circa i presupposti della decretazione d’urgenza e circa la sussistenza di esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonché l’idoneità ad assicurare l’effettiva tutela del diritto di difesa”.

Se i suoi dubbi fossero fondati e quindi i giudici costituzionali censurassero gli aspetti da lui indicati, si tornerebbe al precedente sistema normativo secondo il quale a doversi esprimere erano le Sezioni dei Tribunali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea (contro la convalida si poteva sempre ricorrere per Cassazione). Non si tratta di mere questioni tecnico-giuridiche, ma di situazioni che incidono direttamente sui diritti delle persone, a seconda che si proceda in un modo o in un altro. Va da sé che se, a partire dal caso brindisino, dovesse derivare uno smontaggio – pur parziale – del decreto flussi, non ne gioverebbe soltanto il migrante difeso dall’avvocato Gagliani, ma tutti coloro che in futuro dovessero trovarsi nelle sue stesse condizioni di fatto (e di diritto).

Per inciso, il cittadino marocchino in questione ha proposto ricorso (tuttora pendente) avverso il diniego di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale di Lecce; ragion per la quale, il questore di Brindisi ha richiesto a suo carico la proroga del trattenimento a Restinco. Una situazione che si trascina dal febbraio scorso e da cui è scaturito, per via incidentale ma d’ufficio, l’interessamento della Consulta.

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