Non è più possibile ricorrere al “ravvedimento operoso” per i parcheggi a pagamento: cioè, pagare 10 euro subito anziché il verbale in forma ridotta (entro cinque giorni) o per intero. La Corte dei conti, richiesta di un parere dal Comune di Oria, ha detto semplicemente che non si può fare. La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha nei giorni scorsi, infatti, espresso parere negativo rispetto alla richiesta presentata dal sindaco lo scorso 7 maggio.
Al centro del quesito avanzato dall’amministrazione oritana vi era la legittimità di una disposizione che, nell’ambito della regolamentazione del servizio di sosta a pagamento (gestito in concessione a terzi), avrebbe previsto l’emissione preventiva di un avviso. Tale avviso avrebbe concesso al trasgressore un termine massimo prestabilito (ad esempio, 12 ore dall’avviso) per sanare il mancato pagamento o l’insufficiente integrazione della tariffa, prima dell’effettiva irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal nuovo codice della strada. La richiesta nasceva nel contesto delle diverse delibere comunali relative all’istituzione e gestione delle aree di sosta a pagamento a Oria, risalenti al 2017, 2023 e 2024.
La Corte dei conti ha preliminarmente dichiarato ammissibile la richiesta, sia sotto il profilo soggettivo (essendo stata presentata dal Sindaco ), sia sotto il profilo oggettivo (riguardando aspetti di contabilità pubblica e incidendo sugli equilibri di bilancio dell’ente locale).
Nonostante l’ammissibilità, nel merito, la Sezione ha espresso un parere contrario all’ipotesi prospettata dal Comune.
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano sulla rigidità della normativa vigente. I magistrati contabili hanno evidenziato come il codice della strada e in particolare l’articolo 7, commi 14, 15 e 15.1, così come innovato dalla Legge 177/2024 , detti una disciplina specifica e dettagliata non solo per le sanzioni irrogabili in caso di violazione, ma anche per le precise modalità di recupero delle tariffe non pagate. Tale normativa non prevede distinzioni a seconda che il servizio sia gestito direttamente dal Comune o tramite concessionario.
La Corte ha spiegato che la previsione di un “pre-avviso” con un termine per la regolarizzazione determinerebbe una disapplicazione di fatto della disciplina statale sulle sanzioni amministrative. Ciò implicherebbe che l’illecito amministrativo rimarrebbe di fatto non sanzionato qualora il contravventore decidesse di pagare la tariffa entro il termine concesso. Questa prassi, oltre a confliggere con l’art. 7 del codice della strada, violerebbe il principio di legalità, secondo cui le sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi stabiliti dalla legge.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che tale meccanismo inciderebbe negativamente sulle capacità di riscossione delle entrate per l’ente locale , compromettendo il gettito derivante dai proventi della sosta che, per legge, sono soggetti a vincolo di destinazione. Viene ribadito che la sosta a pagamento oltre l’orario dovuto costituisce un illecito amministrativo, e non un inadempimento contrattuale, e che l’affidamento in concessione del servizio non altera la natura giuridica delle violazioni né la riconducibilità del servizio all’ente pubblico.
In conclusione, il parere della Sezione controllo pugliese della Corte dei conti è chiaro: l’ipotesi formulata dal Comune di Oria non è conforme alla normativa statale, ribadendo la necessità per gli enti locali di attenersi scrupolosamente alle previsioni del codice della strada in materia di sanzioni per la sosta a pagamento.
Sul caso, il sindaco Cosimo Ferretti ha scritto: «Quando abbiamo attivato i parcheggi a pagamento, avevamo previsto una forma di “aiuto” ai cittadini: chi dimenticava di pagare, poteva sanare entro 24 ore con un versamento ridotto (10 euro), evitando la sanzione completa. Ma ora ciò non è più possibile in tutta Italia a causa di una modifica della normativa nazionale».
Vi è da dire che Ferretti aveva contestato il “ravvedimento operoso” già nel 2019, quando era consigliere di opposizione, in quanto già da allora “non previsto dal codice della strada”. Nel periodo gennaio-marzo di quell’anno – scrisse ai revisori dei conti – vi furono 1.105 ravvedimenti con conseguenti minori introiti per il Comune (3.425 euro anziché circa 30mila). Il 5 maggio di quello stesso anno scomparve il ravvedimento operoso e Ferretti si dichiarò soddisfatto di aver avuto ragione. Nel 2025, da sindaco e col nuovo gestore provvisorio del servizio, aveva accettato il ravvedimento. Uno strumento ora però ufficialmente “bocciato” dalla Corte dei conti.
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