Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso presentato dalla proprietaria di un fabbricato in via Laura contro il Comune di Francavilla Fontana, confermando la correttezza dell’operato dell’Ufficio Tecnico Comunale. La vicenda riguarda un permesso di costruire ottenuto nel 2020 per la ristrutturazione di un immobile. Successivamente, il titolo era stato annullato dall’Ufficio Tecnico a causa di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi nel progetto. Questo accertamento aveva portato anche all’avvio di un procedimento penale presso il Tribunale di Brindisi.
Nel 2024, il Consiglio di Stato aveva già confermato la legittimità dell’annullamento del permesso di costruire da parte del Comune, che aveva quindi ordinato la demolizione del fabbricato. A settembre dello stesso anno, la proprietaria aveva presentato una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la ristrutturazione e demolizione, ma anche questa era stata dichiarata nulla e improcedibile dal dirigente dell’Ufficio Tecnico. La proprietaria ha quindi impugnato il provvedimento al Tar di Lecce, ma la I Sezione del tribunale, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Paolo Gaballo, ha respinto il ricorso.

La sentenza del Tar, definita particolarmente significativa per la prassi edilizia e urbanistica del Comune di Francavilla Fontana , ha stabilito che la nuova costruzione realizzata necessitava di un permesso di costruire e non poteva essere sanata tramite una S.C.I.A.. I giudici hanno inoltre ribadito che la presentazione della S.C.I.A. non poteva considerarsi spontanea, in quanto successiva alla sentenza del Consiglio di Stato e all’ordinanza di demolizione. Nel procedimento si erano costituiti anche i proprietari confinanti, i quali avevano spiegato un ricorso incidentale che è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse. La decisione del Tar ha dunque confermato la correttezza dell’operato dell’Ufficio Tecnico del Comune.