Non per forza gli usurai sono figure ai margini della società. In termini di contenzioso bancario si è pronunciato, di recente, il Tribunale di Brindisi, che ha accertato l’usurarietà originaria di un contratto di mutuo coperto da garanzia ipotecaria. Il provvedimento, scaturito dall’azione promossa e sostenuta dall’avvocato Gianfredi Perrucci, ha stabilito un principio cruciale in materia di trasparenza e calcolo degli oneri finanziari, sanzionando un Tasso effettivo globale (Taeg) che superava il limite di legge sin dalla stipula del finanziamento. Ed era anche in corso una procedura esecutiva in forza delle quale una famiglia di Oria rischiava persino di perdere per sempre la casa. Una procedura stoppata appena in tempo, quasi in preda alla disperazione.

Il mutuo, strutturato per un rimborso in 240 rate mensili, prevedeva un tasso variabile composto da una quota fissa dell’1,70 per cento annuo e una quota variabile legata all’indice Euribor. La prima grande anomalia rilevata dal Tribunale ha riguardato proprio la clausola del tasso variabile: il contratto è risultato carente nella specificazione dei criteri di calcolo del parametro Euribor, lasciando ambigua la base di riferimento da adottare per il computo (convenzione “360 giorni” o “365 giorni”).
Questa omissione, secondo il giudice, comprometteva irrimediabilmente la determinabilità oggettiva del tasso pattuito, generando un primo potenziale vizio contrattuale. La chiave di volta della decisione, tuttavia, è stata la dimostrazione del superamento del tasso soglia d’usura. Il tasso di mora contrattualmente previsto era di natura variabile, calcolato trimestralmente basandosi sul Tasso effettivo globale medio (Tegm) aumentato della metà, in conformità (formale) con una legge di settore del 1996. Per la categoria specifica dei “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, il tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento (il quarto trimestre del 2009) era fissato al 4,875 per cento.
L’analisi tecnica commissionata dal Tribunale a un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) è stata decisiva, in quanto ha fornito due elaborati distinti depositati tra il 2023 e il 2024, evidenziando la discordanza tra le metodologie di calcolo. In una prima stima, che includeva gli oneri di intermediazione e la polizza assicurativa, il Taeg risultava pari al 4,57 per centro, apparentemente al di sotto del limite.
Tuttavia, in un secondo e più rigoroso prospetto, calcolato applicando il regime finanziario della capitalizzazione semplice e includendo la totalità degli oneri aggiuntivi come richiesto dalla normativa anti-usura, il Taeg effettivo è schizzato al 5,22 per cento. Di fronte al dato del 5,22 per cento, il Tribunale ha accertato che il Tasso effettivo globale applicato dall’Istituto di credito eccedeva il limite di usura del 4,875 per cento. La sentenza, che da dato ragione a ragioni e calcoli dell’avvocato Perrucci, ha così riconosciuto che l’usurarietà non era sopravvenuta, ma era anzi originaria, comprensiva degli oneri derivanti anche da eventuali differenti regimi di capitalizzazione.
Questo pronunciamento di Brindisi rafforza la giurisprudenza a tutela dei mutuatari, sottolineando che la banca è tenuta non solo alla trasparenza formale, ma alla corretta e completa inclusione di tutti gli oneri accessori nel calcolo del Taeg. L’indeterminatezza sui criteri base (come quello dell’Euribor) e il superamento del limite legale, anche se di modesta entità percentuale (5,22 per cento contro 4,875 per cento), hanno portato il Tribunale a sanzionare l’Istituto, inviando un chiaro segnale sul fatto che la correttezza metodologica del calcolo è un elemento non negoziabile nei contratti di finanziamento. Casa salva, mutuo da rivedere.