Villetta in campagna negata dal Comune, ma il Consiglio di Stato dice di no: si deve poter fare

Si è concluso con l’accoglimento definitivo dell’appello da parte del Consiglio di Stato un contenzioso legale durato anni e incentrato sulla possibilità per una cittadina di Oria, M.F., di edificare un’abitazione in zona agricola. Una sentenza pubblicata il 10 novembre 2025 dalla Quarta Sezione ha riformato il precedente giudizio del Tar Puglia, dando ragione alla ricorrente contro il Comune di Oria e il Ministero della Cultura.

L’oggetto del contendere riguardava la richiesta avanzata dalla signora, già otto anni prima, di ottenere il permesso di costruire una villetta in campagna in contrada Chiani, corredata da un deposito agricolo. La battaglia legale si era incentrata sull’interpretazione delle Norme tecniche di attuazione (Nta) comunali, che in un’area agricola tendono a favorire la destinazione produttiva e non quella meramente residenziale.

La ricorrente aveva chiesto ai giudici amministrativi la concessione del permesso di costruire per la realizzazione di una casa colonica e il riconoscimento di un risarcimento danni per il presunto ritardo. Un elemento chiave della difesa della cittadina era l’acquisizione, in corso di causa, della qualifica di coltivatrice diretta (partita Iva agricola), per dimostrare la necessità dell’abitazione ai fini della “conduzione del fondo”. La sentenza del Consiglio di Stato ha riformato una precedente decisione del Tar Puglia – Lecce del 2024.

In quel frangente, il TAR aveva rigettato il ricorso della cittadina, specificando che la locuzione “conduzione del fondo” nelle Nta era da intendersi in riferimento alla realizzazione di fabbricati con destinazione produttiva e non residenziale. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la difesa del Comune di Oria, rappresentata dall’Avvocato Pietrantonio De Nuzzo, respingendo sia la richiesta di edificabilità che quella di risarcimento. Con la sentenza pubblicata il 10 novembre 2025, il Consiglio di Stato (Quarta Sezione), ha accolto in via definitiva l’appello presentato dalla signora M.F., difesa dall’avvocato Antonio Micolani.

L’accoglimento del ricorso in appello implica che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le ragioni della cittadina in merito al suo diritto a edificare, annullando di fatto la sentenza del Tar e il diniego amministrativo sulla costruzione della villetta (con possibilità di piscina) in contrada Chiani. In ragione della “peculiarità della fattispecie” e della complessità della vicenda giudiziaria pluriennale, il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione integrale delle spese per il doppio grado di giudizio sebbene abbia al contempo respinto la richiesta di risarcimento (200mila euro).

L’accoglimento dell’appello (suscettibile d’impugnazione in Cassazione per soli motivi di legittimità) comporta la condanna dell’Amministrazione a emanare l’atto richiesto entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza. In caso d’inadempienza, il collegio del Consiglio di Stato (Luca Lamberti presidente, Giuseppe Rotondo consigliere ed estesore, Silvia Martino, Emanuele Loria e Luigi Furno, consiglieri) ha già nominato commissario ad acta il prefetto di Brindisi o un suo delegato che provvederà entro i successivi 60 giorni a concedere il dovuto permesso di costruire.

A tutela della dignità della parte interessata, il Consiglio di Stato ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità della signora nel testo della sentenza.

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