Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso presentato da un agente della polizia locale di Francavilla Fontana, confermando la legittimità di due sanzioni disciplinari irrogate dall’Amministrazione comunale. La sentenza, pronunciata dalla dottoressa Francesca Stefanelli, mette la parola fine a una disputa legale nata da violazioni dell’orario di lavoro e degli obblighi di comunicazione.
Al centro del contendere vi erano due distinti episodi. Il primo risale all’8 febbraio 2023, quando l’agente si era allontanato dal servizio per circa un’ora e mezza senza richiedere alcuna autorizzazione né avvisare i superiori. Il dipendente si era giustificato sostenendo di essere accorso in aiuto del padre per un improvviso malore. Tuttavia, il giudice ha rilevato che l’allontanamento non era stato segnalato neppure dopo l’evento e che non era stata fornita documentazione medica a supporto del malore del congiunto. Per questo fatto, il Comune – rappresentato dall’avvocato Giulio Marchetti – aveva applicato la sanzione minima del rimprovero verbale.
Il secondo episodio è avvenuto il 18 maggio 2024, quando l’agente ha preso servizio con oltre un’ora di ritardo (alle 8:47 invece delle 7:30). Anche in questo caso, il dipendente ha invocato un’emergenza medica — un improvviso dolore e sanguinamento a seguito di un precedente intervento odontoiatrico — ma senza avvisare tempestivamente il Comando. In considerazione della recidiva, l’Amministrazione aveva optato per una sanzione più severa: la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni.
Il Tribunale ha ritenuto entrambe le sanzioni pienamente proporzionate. Secondo la sentenza, pur potendo esistere cause giustificative personali, resta l’obbligo del dipendente — aggravato dal delicato ruolo ricoperto — di informare prontamente il datore di lavoro per evitare disservizi.
Il giudice ha inoltre respinto l’eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente riguardo alla mancata audizione personale. L’agente aveva infatti chiesto un rinvio dell’incontro solo 13 minuti prima dell’orario fissato, adducendo uno stato di malattia già noto da giorni. Per il tribunale, tale richiesta è stata considerata inidonea e non rispettosa dei principi di correttezza.
Il ricorso è stato dunque rigettato integralmente. Nonostante la vittoria del Comune, il giudice ha deciso di compensare le spese di lite tra le parti a causa della tardiva costituzione in giudizio dell’Amministrazione.