Una passeggiata pomeridiana tra le bancarelle del mercatino domenicale si trasformò in una disavventura per una cittadina di Francavilla Fontana, vittima di una rovinosa caduta a causa di un ostacolo sul marciapiedi. Tuttavia, la maxi-richiesta di risarcimento danni avanzata contro il Comune si è conclusa con una totale disfatta legale: il Tribunale di Brindisi non solo ha respinto la domanda, ma ha condannato la donna a pagare le spese processuali.
I fatti risalgono al pomeriggio del 5 novembre 2017. Intorno alle 16, la signora F.B. stava percorrendo viale Vincenzo Lilla, chiuso al traffico veicolare per il consueto mercatino della prima domenica del mese. Giunta all’altezza del civico 25, nel tentativo di scendere dal marciapiede per avvicinarsi alla merce esposta passando in uno stretto varco tra una panchina e un’aiuola, la donna è inciampata nel moncone reciso di un palo della segnaletica stradale, saldamente ancorato al suolo.
La caduta – si legge nelle carte processuali – è stata molto violenta: l’urto contro il cordolo dell’aiuola le ha causato una grave “frattura pertrocanterica del femore destro” e ha richiesto un delicato intervento chirurgico di osteosintesi, un lungo periodo di allettamento e complessi cicli di riabilitazione. Lamentando postumi permanenti di natura sia fisica che psichica (una reazione depressiva post-traumatica), la donna ha citato in giudizio il Comune di Francavilla Fontana, chiedendo un risarcimento di ben 220.454,60 euro.
Il Comune, difeso dall’avvocato Antonio Farina, si è opposto fermamente, sostenendo che non vi fosse alcuna vera “insidia stradale” e che l’incidente fosse imputabile esclusivamente alla disattenzione della passante. La Giudice monocratica del Tribunale civile di Brindisi, Giovanna Manca, ha dato piena ragione all’ente. Con sentenza dello scorso 23 marzo 2026, il Tribunale ha smontato pezzo per pezzo la tesi dell’ostacolo “occulto”. Le motivazioni della decisione si basano su diversi elementi chiave emersi durante il processo e in particolare: l’incidente è avvenuto alla luce del giorno, con buona illuminazione naturale e assenza di pioggia. Il moncone, secondo l’ammissione della stessa donna, sporgeva per oltre dieci centimetri e non era coperto da nulla, presentando un evidente contrasto cromatico con il marciapiede.
L’attrice risiede a pochissima distanza dal luogo della caduta, rendendo logicamente deducibile che conoscesse a fondo l’area e la presenza dell’ostacolo. Nonostante gli spazi fossero ristretti per via delle bancarelle, a pochi metri di distanza vi erano attraversamenti pedonali sicuri che la donna ha scelto di non utilizzare, preferendo avventurarsi in un passaggio angusto e disagevole. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata in sentenza, affinché il Comune sia ritenuto responsabile per i danni causati da beni in sua custodia, la vittima deve dimostrare di aver adottato l’ordinaria diligenza.
Il Tribunale ha stabilito che la condotta della donna è stata caratterizzata da “evidente imprudenza e negligenza”. Scegliendo un tragitto non obbligato ed ammettendo l’evidenza dell’ostacolo, la sua disattenzione ha integrato il cosiddetto “caso fortuito”, che interrompe il nesso causale ed esonera del tutto il Comune da ogni responsabilità. L’esito della causa si è così trasformato in un boomerang per la cittadina: non solo non riceverà alcun risarcimento, ma è stata condannata a rimborsare al Comune di Francavilla Fontana oltre 7mila euro per le spese legali (oltre accessori di legge) e a farsi carico integralmente dei costi delle consulenze tecniche medico-legali disposte nel corso del lungo processo.
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