Un complesso turistico-alberghiero rimasto un’opera incompiuta, un sequestro penale, accuse di ritardi burocratici e una richiesta di risarcimento milionaria che avrebbe potuto procurare il dissesto comunale. Sono questi i fattori di una complessa vicenda legale che ha visto contrapposti la società Natural Point s.r.l. e il suo legale rappresentante, il geometra Rocco Cavallo, al Comune di Villa Castelli, difeso dall’avvocato Roberto Palmisano. Il Tribunale civile di Brindisi, con la giudice Roberta Marra, ha nei giorni scorsi emesso una sentenza che ha ridimensionato drasticamente le pretese di parte attrice, accogliendo solo in minima parte le richieste, rigettando la maggior parte delle voci di danno lamentate.
La genesi della controversia risale all’agosto del 2009, quando con l’operazione “Cattedrale nel deserto” la guardia di finanza pose sotto sequestro preventivo l’area interessata dai lavori per la realizzazione della struttura. Il provvedimento fu parte di un’inchiesta sull’approvazione di una variante urbanistica da parte del Consiglio comunale di Villa Castelli nel 2004, che aveva poi consentito il rilascio del permesso di costruire nel 2007. La successiva sentenza penale accertò l’illiceità di quell’approvazione, sottolineando come la variante fosse stata adottata nonostante i pareri contrari della Regione Puglia. La società costruttrice e il suo amministratore risultarono estranei ai fatti di reato, così la Natural Point s.r.l. citò in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo un risarcimento danni complessivo di svariati milioni di euro.
Le voci di danno contestate includevano: perdita netta del valore dell’immobile, costi di demolizione, danno d’immagine, costi di progettazione, danni finanziari da esposizione debitoria, danni da omessa custodia durante il periodo di sequestro (che aveva comportato vandalismi e deterioramento), revoca di un ingente finanziamento pubblico da parte del Ministero dello Sviluppo economico, mancati guadagni per la mancata attivazione dell’hotel, del ristorante e del centro benessere. Il geometra Cavallo chiedeva inoltre i danni personali subiti a seguito di un’aggressione da parte di un ex dipendente, presuntivamente licenziato a causa del blocco dei lavori.
La sentenza ha smontato pezzo per pezzo le recriminazioni. Il Tribunale ha innanzitutto respinto la richiesta di risarcimento danni da sospensione dei lavori causata dal sequestro. La giudice ha evidenziato come la Natural Point s.r.l., pur essendo soggetto terzo rispetto al reato di abuso d’ufficio, avesse comunque beneficiato di una variante urbanistica illegittima. Per il principio di non contraddizione dell’ordinamento, non è possibile riconoscere un risarcimento per la perdita di un beneficio derivante da un atto illecito. Rigettate anche le richieste per i danni da omessa custodia durante il sequestro.
Il Tribunale ha chiarito che il Comune, pur nominato custode giudiziario, ebbe obblighi limitati alla conservazione del bene ai fini del procedimento penale e non di tipo civilistico. La giudice ha sottolineato come la stessa società proprietaria non si fosse attivata per richiedere le autorizzazioni per la messa in sicurezza del cantiere, contravvenendo anche agli obblighi normativi che imponevano la recinzione dell’area per impedire l’accesso a estranei. Sorte analoga per le richieste di risarcimento legate alla revoca del finanziamento pubblico e all’aggressione subita dall’amministratore.
Nel primo caso, la sentenza ha evidenziato che la società non aveva contestato una successiva pronuncia del Tribunale di Lecce che aveva inibito al Ministero il recupero delle somme, disponendo il completamento del programma di finanziamento. Nel secondo caso, è stata ritenuta assente la prova del nesso di causalità tra la condotta del Comune e la reazione violenta dell’ex dipendente. L’unica voce di danno riconosciuta, seppur in misura di molto ridimensionata, riguarda il ritardo nella ripresa dei lavori dopo il dissequestro, avvenuto nell’ottobre del 2013.
Il Tribunale ha accertato che l’atteggiamento dilatorio del Comune tra il novembre 2013 e il dicembre 2015, nel rispondere alle istanze di rinnovo del permesso di costruire, ha contribuito, sebbene non in via esclusiva, al ritardo complessivo e al conseguente danno d’immagine per la società. Valutando il concorso di colpa della Natural Point s.r.l., che aveva a sua volta accumulato ritardi nell’ottenere l’allaccio elettrico, la giudice ha quantificato equitativamente il risarcimento a carico del Comune in 40mila euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, sono state interamente compensate tra le parti.