Agenzia sbaglia indirizzo di notifica, Corte giustizia tributaria annulla cartelle per 276mila euro e cancella ipoteca sulla casa

Un colpo di spugna fiscale e poi una gran bella boccata d’ossigeno. Un incubo burocratico e giudiziario durato diversi anni si è concluso con una vittoria in appello per una cittadina residente a San Donaci, vittima di un clamoroso errore di notifica da parte del fisco.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha infatti annullato un’ipoteca legale iscritta dall’Agenzia delle entrate – riscossione di Brindisi sui beni immobili della donna, ordinandone l’immediata cancellazione.

La complessa vicenda, che ha assunto rapidamente i contorni del paradosso, ruota attorno a un dettaglio apparentemente insignificante: una singola lettera mancante nell’indirizzo di residenza. Nel marzo del 2019, l’ente della riscossione aveva iscritto il vincolo ipotecario su diverse proprietà indivise della contribuente, tra cui abitazioni, stalle e terreni agricoli, per un valore della controversia quantificato in oltre 276 mila euro.

Tale provvedimento, tuttavia, era stato preceduto da una comunicazione di preavviso spedita all’indirizzo sbagliato: al civico 45, anziché al corretto domicilio situato al civico 45/a. A quell’indirizzo errato viveva un’anziana coppia di ultraottantenni, del tutto estranea ai fatti e gravemente malata, che comprensibilmente non ritirò mai la raccomandata postale lasciandola in compiuta giacenza. Nonostante la palese anomalia anagrafica, supportata da certificati storici che attestavano la residenza della donna al civico corretto ininterrottamente sin dal 1999, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi aveva respinto il ricorso iniziale, giudicando valida la notifica per avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.

Assistita dall’avvocato Euprepio Curto, la cittadina ha deciso di dare battaglia impugnando la decisione in appello e denunciando l’assoluta inesistenza della notifica. I giudici tributari di secondo grado, presieduti da Pier Luigi D’Antonio, con la sentenza depositata nei giorni scorsi hanno definitivamente ribaltato il verdetto. Accogliendo in pieno le argomentazioni della difesa, il collegio ha stabilito un principio inequivocabile: la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per aperta violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, un diritto inderogabile garantito non solo dalle norme nazionali, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

In totale assenza della notifica del formale preavviso, l’atto dell’Agenzia delle entrate è stato dichiarato illegittimo, spazzando via l’ipoteca che gravava ingiustamente sul patrimonio della contribuente e ribadendo il divieto per l’amministrazione finanziaria di procedere con atti a sorpresa ai danni dei cittadini. I giudici, valutata la peculiarità della questione trattata, hanno infine disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti coinvolte. Di fronte a una boccata d’ossigeno di questo tipo e di tali proporzioni – trattandosi di quasi 300mila euro – per la ricorrente quest’ultimo aspetto è stato di pochissimo conto.

[Immagine d’anteprima generata con IA – Gemini]

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