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Canone Rai in bolletta – Istruzioni per l’uso tra dubbi, inghippi ed eccezioni

di Marina della Corte*

L'avvocato Marina della Corte, responsabile Unione Nazionale Consumatori per la provincia di Brindisi
L’avvocato Marina della Corte, responsabile Unione Nazionale Consumatori per la provincia di Brindisi

Con l’approvazione della legge di Stabilità, il Governo ha stabilito che il canone Rai si pagherà nella bolletta della luce e passerà nel 2016 da 113,50 a 100 euro e, nel 2017, a 95 euro. Volenti o nolenti, gli intestatari di un’utenza domestica di energia elettrica troveranno una voce in più (quella relativa alla tassa sulla tv) in bolletta. Una manovra sicuramente discutibile.

Il canone Rai in bolletta preoccupa molto i consumatori che, con grande affluenza, si stanno rivolgendo al nostro sportello con richieste di chiarimenti. Si tratta di preoccupazioni condivisibili in ragione del fatto che la Legge di stabilità 2016 ha ideato di accorpare l’importo richiesto per tale tassa nelle bollette di consumo di energia elettrica per utenze uso residenza, autorizzando un discutibile incrocio di informazioni fruibili dalle diverse banche dati quali quelle dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), dell’Acquirente Unico, del Ministero dell’Interno e degli enti locali.

A destare maggiore perplessità è l’inevitabile confusione che una simile manovra è destinata a creare: in primo luogo, richiedere il pagamento del canone a tutti i titolari di un’utenza di energia elettrica è di per sé illegittimo in quanto basato su una presunzione (non necessariamente vera) che costoro siano tutti in possesso di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni televisive. Si pensi, ad esempio, al classico caso della moglie intestataria di fornitura di energia elettrica e del marito intestatario dell’abbonamento tv: in una situazione di questo tipo è assai possibile che alla moglie venga chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito o che la moglie paghi e che il marito, paradossalmente, venga considerato evasore!

In secondo luogo, l’introduzione del canone Rai in bolletta comporta incertezza per il consumatore che finisce per non sapere più quanto effettivamente paga per il consumo di energia elettrica (la cui bolletta, comprensiva di varie voci, è già di suo difficile da comprendere). Senza tralasciare il fatto che nella bolletta della luce, inoltre, sono già presenti diversi oneri fiscali ed è impensabile che lo Stato inizi a utilizzarla per fare cassa.

Infine, rimane l’interrogativo se, in fase applicativa, verrà effettivamente fatta una distinzione per le forniture elettriche che pagano la tariffa D3 tra le utenze residenziali (cui addebitare il canone rai) e quelle che uso diverso (non tenute al pagamento del canone rai). In attesa di vedere le conseguenze di tale manovra, suggerisco ai consumatori di tenere a mente che:

1. per superare la presunzione di essere possessore di apparecchio televisivo, per il semplice fatto di essere intestatario di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica, occorre presentare un’autocertificazione di non detenere apparecchi all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T.; tale dichiarazione ha la validità di un solo anno e, pertanto, va presentata ogni anno;

2. E’ opportuno attendere la richiesta indebita di pagamento del canone Rai in bolletta prima di presentare l’autocertificazione, in quanto tale documento va redatto secondo le forme previste dalla legge e con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Non si esclude, pertanto, che potrebbe essere allegato alla bolletta un modello apposito per l’autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete;

3. Limitatamente all’anno 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio;

4. Il limite reddituale per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro);

5. Chi possiede una seconda abitazione dove vi è un televisore, o chi possiede più televisori, non deve pagare un secondo abbonamento: il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”. In caso di dubbi o richieste di assistenza, gli sportelli dell’associazione dei consumatori presieduta dalla sottoscritta sono a completa disposizione dei cittadini utenti.

*Avvocato, responsabile Unione Nazionale Consumatori delegazione di Francavilla Fontana 

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