Cerca
Close this search box.

Macchia (Cgil): «È un dovere salvaguardare il posto di tutti i lavoratori ex Cerin»

sciopero cerin koiné

Si riceve e pubblica:

La riunione svoltasi nella giornata di avantieri, giovedì 28 gennaio, tra il primo cittadino, la F.P. CGIL e i Lavoratori ex Cerin, a seguito della manifestazione pubblica proclamata dallo stesso sindacato, in merito alla vertenza in corso, non ha dato gli esiti sperati, tanto che la stessa O.S. ha inteso proclamare l’assemblea permanente dei lavoratori interessati.

Giova ricordare che la Funzione Pubblica CGIL chiede solo la garanzia occupazionale di tutto il personale attualmente in servizio con la ditta che gestirà il servizio di gestione entrate comunali tributarie, applicando la clausola sociale e custodendo, quindi, le medesime posizioni giuridiche ed economiche ai Lavoratori interessati.
Il Sindaco, invece, non ha ritenuto di poter prendere impegni in tal senso, dichiarando la disponibilità ad esperire il tentativo di tutelare tutti i livelli occupazionali.

È evidente che la richiesta sindacale complessivamente non è stata accolta: l’avversato bando di gara prevede che dei quattro dipendenti interessati solo tre potrebbero essere assunti dalla nuova ditta aggiudicataria; per di più tali Lavoratori andrebbero da un contratto full time da 38/40 ore settimanali a un altro a 18 ore….

Il sindaco, tra l’altro, sbaglia ad asserire di non avere il potere di incidere sulla società subentrante, ai fini dell’applicazione della clausola sociale, in quanto lo stesso ha il potere dovere di proteggere e tutelare i suoi concittadini.

Affermare che non è legge imporre l’assunzione dei dipendenti a chi verrà dopo la Cerin è come voler ignorare quella branca del diritto che si occupa del personale alle dipendenze di società in appalto con gli enti pubblici.

Nel settore degli appalti pubblici, l’obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali viene attuato attraverso il recepimento dell’obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi, a carico del futuro aggiudicatario, direttamente tra le clausole del bando di gara (in aderenza alla facoltà prevista, per le pubbliche amministrazioni dal Codice dei contratti pubblici, all’art. 69 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) Art. 69, commi primo e secondo D.Lgs. n. 163/2006: «Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali».

È evidente come in tal modo si completi il panorama delle possibili fonti dell’obbligo in discorso, secondo quanto indicato all’art. 29, comma terzo, del D.Lgs. n. 276/03 (L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.): in tale norma, dunque, può dirsi operata una “ricognizione” delle varie fonti attraverso cui assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione nei casi di subentro di un nuovo imprenditore a quello uscente.

Non diversamente si è espressa, se pure in maniera più articolata, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) con il parere n. AG 19/13 e AG 20/13 del 13 marzo 2013, che reca seguente massima: “la clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiami quale condizione particolare di esecuzione dell’appalto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio, può ritenersi conforme ai principi del Trattato CE”.

Quindi di fatto non vi è alcun ostacolo giuridico all’inserimento dei 4 dipendenti nella platea storica da riassorbire in virtù di clausola sociale nel bando. I dipendenti Cerin, in quanto platea storica rappresentano un valore aggiunto per coloro che verranno posta la loro esperienza e praticità nello svolgere le medesime funzioni di sempre. L’ostacolo è di natura politica, la scelta deve farla il sindaco: annullare quattro professionalità storiche o dimezzare le loro prestazioni orarie (part – time) e con essa determinare conseguenze negative su quattro famiglie di concittadini.

Il Segretario Generale
Antonio Macchia

Resta aggiornato

Iscriviti alle nostre newsletter

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com