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Se ne andò da casa e lasciò senza soldi moglie e figlio minore: condannato un 53enne

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Confermata dalla Corte d’Appello di Lecce la condanna a due mesi di reclusione – pena sospesa – al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della parte civile a carico di un 53enne di Francavilla Fontana che, il 17 settembre 2011, se ne andò da casa per stare con un’altra donna e abbandonò moglie e figlio minorenne (all’epoca, 13enne) senza garantire loro il benché minimo mezzo di sostentamento.

I giudici di secondo grado, presidente Riccardo Mele, hanno concordato con quanto statuito lo scorso anno, precisamente il 19 marzo 2016, dal giudice monocratico del Tribunale di Brindisi Monica Pizza. Il processo originò dalla denuncia querela presentata dall’ex moglie del 53enne, che non aveva mai lavorato, e che quindi non disponeva di alcuna fonte di reddito, per una precisa scelta dell’ex marito.

Il loro figlio aveva per giunta sofferto dell’allontanamento del genitore, che da allora prese a vedere pochissimo, e in diverse occasioni era stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere (aritmie e astenia da stress, con consiglio di consulenza psicologica). Quando, inoltre, poco tempo dopo il suo allontanamento, la donna si era recata nel posto di lavoro del marito per indurlo a ragionare e a tornare sui suoi passi, egli aveva reagito in malo modo e l’aveva minacciata.

Stessa cosa che aveva fatto quando, pochi giorni dopo l’addio, era ritornato a casa per prendersi i suoi indumenti e portarli via. In quell’occasione, è emerso a giudizio, mollò addirittura un paio di ceffoni all’ex coniuge davanti agli occhi del ragazzino, che si mise a piangere.

L'avvocato Domenico Attanasi
L’avvocato Domenico Attanasi

Già in primo grado il magistrato aveva dato ragione alle tesi sostenute dalla Procura e dalla parte civile – ex moglie e figlio, assistiti dall’avvocato Domenico Attanasi del Foro di Brindisi – che ieri (mercoledì 4 ottobre) hanno dunque incassato la conferma della vittoria ottenuta già un anno e mezzo prima del gravame. L’imputato è incensurato e quindi può godere della sospensione condizione condizionale della pena (a patto di non commettere altri reati) ma, dopo aver versato una provvisionale di 5mila euro in favore delle vittime e aver pagato le prime spese legali, ora sarà chiamato a risarcire il danno patrimoniale e quello morale soggettivo derivati dalla sua “insensibilità etica e irresponsabilità” – così ha scritto il giudice monocratico del Tribunale – soprattutto nei confronti del minore.

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