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I consiglieri di minoranza vogliono vederci chiaro: amministratori comunali in conflitto d’interessi?

Pino Carbone

Nei giorni scorsi, i consiglieri comunali di minoranza a Oria Giuseppe Carbone e Francescantonio Conte (Carbone Sindaco) hanno protocollato una richiesta di accesso agli atti per sapere se l’assessore comunale Simona Erario (ingegnere) e il consigliere comunale Alessio Carbone (architetto), soci dello studio tecnico “Insite Architecture”, versino eventualmente in una situazione di conflitto d’interesse.

Il consigliere Ciccio Conte

I consiglieri comunali, dopo aver richiamato i riferimenti normativi, l’orientamento dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Ministero dell’Interno, chiedono al segretario generale dell’ente Rosario Cuzzolino (anche responsabile prevenzione corruzione) di poter visionare: tutti i progetti e gli elaborati tecnici presentati dal primo gennaio 2018 al protocollo e all’Ufficio tecnico da Erario e dallo studio professionale di cui Erario, insieme con Alessio Carbone e un altro suo collega, fa parte; tutti i progetti e gli elaborati tecnici ritirati dal primo gennaio 2018 dal Comune di Oria da Erario e dallo studio professionale di cui fa parte.

Erario è stata nominata assessore della Giunta Carone con deleghe Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente lo scorso 17 luglio.

Fanno sapere i richiedenti:

  • Ingegneri, geometri, architetti e, forse, anche costruttori, sono portatori di interessi particolari che, per quanto legittimi, si dispiegano in un settore, l’edilizia, pubblica o privata, di precipua competenza dell’ente locale. L’amministrazione comunale, infatti, pianifica lo sviluppo urbanistico del territorio, propone al consiglio comunale piani particolareggiati attuativi, varianti, piani di zona…; il comune rilascia direttamente i permessi a costruire, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività ex DIA) e ogni altro tipo di autorizzazione richiesta in materia edilizia. In sostanza, l’edilizia, e tutto quello che gli ruota intorno sul piano tecnico-amministrativo, è nelle mani del comune e di chi, pro tempore, lo amministra.
  • È, dunque, politicamente inopportuno nominare assessori figure professionali che possono, in qualche modo, interferire con l’attività di gestione della cosa pubblica.

Qui di seguito i riferimenti indicati nella richiesta d’accesso agli atti:

  • Il comma 3 dell’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), dispone quanto segue: “I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”;
  • La delibera A.N.A.C. n. 1307 del 16 dicembre 2016 così recita: “potenzialmente idoneo a configurare la fattispecie di cui all’art. 78, comma 3, d.lgs. 267/2000 deve considerarsi anche il caso in cui l’assessore riveste la qualità di socio amministratore di uno studio di progettazione con sede nel territorio municipale. E’ sufficiente constatare, infatti, che la mancata sottoscrizione o partecipazione diretta dell’assessore alla pratica edilizia presentata presso l’ufficio tecnico, poiché curata dagli altri associati allo studio, non solleva il medesimo da quella personale responsabilità politica e deontologica cui deve essere sempre improntato il proprio comportamento. A nulla rileva, come constatato dal RPC, che non vi sia materiale riscontro del “compimento di attività ricadenti nell’obbligo di astensione”, in termini di documentazione tecnica presentata presso il Municipio, infatti, stante la qualità di socio amministratore dello studio dell’Assessore architetto [omissis], le pratiche sono comunque da ritenere, indirettamente e potenzialmente, riconducibili al medesimo (Ministero dell’Interno nel parere del 19 febbraio 2010).
    Per le ragioni su esposte si ritiene che il divieto si estenda a tutte le attività/pratiche in carico allo studio di progettazione poiché il rischio che la norma mira a prevenire, dell’indebita influenza sulla volontà del personale amministrativo esercitata dal professionista, deve ritenersi sussistente, quantomeno nella forma potenziale, in riferimento a tutte le pratiche riconducibili allo studio di cui l’assessore è socio amministratore e non solo a quelle facenti capo direttamente al medesimo.

Peraltro, il divieto opera a prescindere dai soggetti per conto dei quali viene esercitata l’attività suddetta, posto che la norma «non circoscrive l’obbligo di astensione ai soli incarichi conferiti da parte di pubbliche amministrazioni (anche perché, qualora il rapporto si costituisse con l’ente di appartenenza dell’amministratore potrebbe configurarsi la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, num. 2, del d.lgs. 267/2000), ma lo estende anche a quelli svolti nell’interesse di privati» (parere del Ministero dell’interno del 12 marzo 2010).

 

 

 

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