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Caso Martina, Forza Italia: «La normativa è chiara, dimissioni opportune»

Si riceve e pubblica:

Forza Italia, seppur con grande rispetto per l’uomo, prima, e per il professionista, dopo, e con un pizzico di imbarazzo, non può esimersi dall’intervenire sulla recente questione sollevata dal consigliere comunale del PD Maurizio Bruno circa la posizione dell’assessore ai lavori pubblici ingegner Antonio Martina.

Se il dettato normativo dell’art. 78 co. III del T.U.E.L. è chiaro, anzi, chiarissimo, la questione assumerebbe dei contorni ancora più marcati se dovesse trovare conferma (e mi auguro fortemente che così non sia!) la circostanza, secondo la quale, l’Ufficio Tecnico avrebbe rilasciato nel marzo del 2019 n. 02 permessi di costruire in relazione a procedimenti edilizi seguiti dall’ing. Martina nella sua qualità di ingegnere esercente la libera professione.

La vicenda – sicuramente poco piacevole da trattare anche perché riguarda, in prima persona, un valido professionista e, nel contempo, un assessore distintosi per la sua tenacia ed il suo impegno – ritengo, a mio sommesso avviso, dovrà essere affrontata alla luce del chiaro tenore letterale della predetta norma, nonché di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali e di alcuni pareri dell’Anac.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato testualmente che:
“La citata disposizione contempla un obbligo di astensione dall’esercizio di attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio amministrato, essendo tali attivita’ ritenute incompatibili con la carica pubblica ricoperta”.

Sempre la S.C. precisa altresì e sempre con la stessa sentenza quanto segue: “Tale obbligo di astensione -diretto non solo ad evitare che il professionista tragga vantaggio nella sua attività professionale dal mandato pubblico rivestito, ma anche a precludere per ragioni di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione dell’ente territoriale che l’esercizio delle funzioni collegate a tale mandato sia sviato dall’interesse personale dell’amministratore- grava sui “componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici” (Cass. Civ. n. 14764 del 19.07.2016).
Ebbene nel caso di specie, pur nella certezza assoluta, e ribadisco e sottolineo assoluta, della correttezza dell’operato dell’ing. e assessore Martina, ritengo che egli ed il Sindaco debbano prendere l’unica possibile decisione anche per ragioni di doverosa opportunità.

Avv. Antonio Andrisano – Capogruppo FI Francavilla F.na

 

 

 

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