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Denunciata dal suo ex avvocato, prosciolta dal giudice: non si trasferì in campagna per non pagare la parcella al professionista

Il giudice non ha ritenuto sussistere una ragionevole previsione di condanna, così l’ha prosciolta direttamente in udienza predibattimentale. Una donna di Francavilla Fontana era stata denunciata dal suo ex avvocato e accusata di avere attestato falsamente il trasferimento della propria residenza in una zona di campagna per sfuggire al recupero di una parcella da parte dello stesso professionista.

Quest’ultimo, in buona sostanza, non riusciva a mettersi in contatto con lei a mezzo posta: le raccomandate per intimarle di saldare gli onorari e per metterla in mora gli tornavano puntualmente indietro. Di qui il sospetto che dietro queste circostanze potesse esservi della malafede da parte della debitrice, intenzionata a non pagare quanto dovuto.

Dopo la fase delle indagini preliminari seguite alla denuncia querela, quindi, la francavillese era stata tratta a giudizio davanti al Tribunale di Brindisi in composizione monocratica per rispondere del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il suo ex difensore si era costituito parte civile chiedendo oltre quindicimila euro di risarcimento danni.

Tuttavia, nel corso dell’udienza predibattimentale celebrata lo scorso 15 febbraio, il Tribunale di Brindisi, nella persona del giudice Valerio Fracassi, ha disposto il non luogo a procedere per la 33enne di Francavilla Fontana – ora assistita dall’avv. Domenico Attanasi del Foro di Brindisi – con la formula del “perché il fatto non sussiste”.

Ieri mattina, il magistrato ha pertanto ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per formulare una ragionevole previsione di condanna, così come previsto dalla recente riforma Cartabia.

D’altra parte, già a seguito della emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’indagata aveva rappresentato che il cambio di residenza era avvenuto prima dell’interruzione del rapporto con il suo precedente difensore e che l’effettivo trasferimento presso altra abitazione – circa un anno prima rispetto ai fatti contestati – era dimostrato dalle ricevute di pagamento dei canoni di locazione e delle utenze elettriche. Il fatto di non ricevere la corrispondenza, insomma, non era qualcosa di fatto a posta ma di casuale.

La documentazione prodotta dall’avvocato Attanasi per conto delle propria assistita è stata ricevuta ed evidentemente presa in considerazione dal giudice, che di fatto accolto le tesi rappresentate dalla difesa della donna Le motivazioni della sentenza saranno rese note nei prossimi giorni. 

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