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“Facci e piezzu di m…” al carabiniere dopo un verbale per le gomme lisce, ma non fu oltraggio a pubblico ufficiale: assolto automobilista

Nessuno, oltre al diretto interessato, udì gli insulti nei confronti di un carabiniere. Così, un 72enne di Erchie è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. Il 4 agosto 2021, l’uomo fu fermato alla guida della sua Bmw a un posto di controllo a San Pancrazio Salentino e fu riscontrato come circolasse con pneumatici lisci.

Il vice brigadiere mise mano al taccuino delle e redasse il relativo verbale di contravvenzione. L’automobilista non prese granché bene la “multa” e, anzi, dopo essersi rifiutato sia di far annotare sue eventuali osservazioni, sia di firmare il verbale, se la prese col militare.

L’avvocato Michele Iaia

La cosa sembrava finita lì, ma il sottufficiale non accettò il comportamento del conducente, tanto che lo querelò per oltraggio. Nella denuncia riferì le parole che il multato gli avrebbe rivolto, e cioè: “Aspettami qua che tra un po’ passo con un’altra macchina, voglio vedere se mi fermi e mi contravvenzioni nuovamente, facci (faccia) di m… e grande piezzu (pezzo) di m…”.

Il pubblico ministero titolare del fascicolo decise di andare a fondo alla questione e citò a giudizio il denunciato, che comparve all’udienza del 9 giugno dello scorso anno. Il suo difensore di fiducia, l’avvocato Michele Iaia del Foro di Bari, ha sostenuto sin da subito l’innocenza del suo assistito o quantomeno l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

In particolare, citando un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, è riuscito a dimostrare come nessun’altra persona, al di fuori del carabinieri, si fosse accorto degli insulti a lui rivolti dall’automobilista.

Per gli ermellini, infatti, la configurabilità dell’oltraggio discende dalla presenza – durante i fatti – addirittura di due o più persone, oltre al destinatario degli insulti. La giudice onoraria del Tribunale Maria Raffaelle Lopane ha evidentemente accolto questa tesi difensiva e mandato assolto l’imputato con la formula piena “perché il fatto non sussiste”. Probabilmente una reazione un po’ veemente dopo la sanzione – un po’ rara – per via delle gomme lisce, ma a quanto pare non ne conseguì alcun reato.

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