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Ex sindaco non diffamò funzionaria comunale: frasi non chiaramente attribuibili a lui

Non diffamò la dipendente comunale, l’ex sindaco di Erchie Pasquale Nicolì è stato assolto “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di aver offeso l’onore e la reputazione di Lucia Fanuli (ex responsabile dei Servizi sociali comunali).

Quest’ultima denunciò l’allora primo cittadino per aver diffuso una nota stampa – ripresa anche su questa testata – nella quale l’amministrazione nutriva dubbi circa la concessione di un immobile comunale a condizioni vantaggiose a un gestore privato. Quel comunicato fu inviato a diverse testate giornalistiche, che ne riportarono il comunicato in forma integrale o per stralcio.

Fanuli è costituita parte civile anche nel procedimento più ampio a carico dell’intera ex Giunta ercolana, un procedimento che ha preso in considerazione anche il fatto oggetto di quest’altro processo culminato nell’assoluzione di Nicolì.

Giornata giudiziaria intensa, quella dell’altro ieri, per l’ex primo cittadino: in un’aula del Tribunale di Brindisi – gup Simone Orazio – l’udienza preliminare anche a suo carico per il terremoto giudiziario che il 9 gennaio scorso condusse all’arresto ai domiciliari suo e del suo ex assessore Vito Oronzo Bernardi; in un’altra aula dello stesso palazzo di giustizia, la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice monocratico Leonardo Convertini. Nicolì è stato difeso nel processo per diffamazione a mezzo stampa dall’avvocato Santo De Prezzo del Foro di Lecce.

Il fatto denunciato da Fanuli risale al 20 marzo 2021, quando sui giornali – tradizionali e online – comparve uno scritto elaborato dall’ex amministrazione comunale di Erchie.

Lo scritto esordiva così: “A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione, il neo Sindaco di Erchie dott. Pasquale Nicolì ha richiesto ai diversi uffici interni di conoscere lo stato di alcuni procedimenti, conclusi in corso d’anno e a ridosso delle ultime elezioni amministrative di settembre 2020”.

La nota continuava poi: “Dall’esame di alcune pratiche, fra le tante, è emersa una criticità, una vera e propria esplosione di creativa applicazione normativa per il benessere del beneficiario, inerente la concessione in locazione di un immobile di pregio, ex scuola materna della zona 167, ad un soggetto privato”.

La criticità sarebbe consistita, secondo quel comunicato, in un serie di presunti benefici concessi al gestore che avevano indotto i nuovi amministratori a rivolgersi agli “organi competenti”.
Fanuli lesse in quelle righe offese al suo onore e alla sua reputazione e sporse querela, riportandole pari pari. Il 20 marzo dello scorso anno, la pm titolare del fascicolo citò a giudizio Nicolì che, per il tramite dell’avvocato De Prezzo, optò per un abbreviato condizionato all’ascolto di due testimoni a discarico (una di esse era l’ex assessora Pamela Melechì, anch’essa imputata nell’altro procedimento).

Nella sentenza si legge che le parole indicate come diffamatorie da Fanuli non possono essere attribuite in maniera chiara e inequivocabile a Nicolì, ma che possono invece essere state vergate da persone vicine all’amministrazione (come testimoniato da Melechì). Il vice procuratore onorario intervenuto aveva chiesto una condanna a 500 euro di multa, mentre la parte civile invocava condanna e cospicuo risarcimento danni patrimoniali e no (in totale, circa 200mila euro).

Per il giudice Convertini, invece, Nicolì va mandato assolto per non aver commesso il fatto.
Questa partita per l’ex sindaco si è chiusa, ne resta aperta un’altra più importante e anche in quella Fanuli è costituita parte civile: nell’eventuale dibattimento che seguirà al rinvio a giudizio, si tornerà a parlare anche della concessione di quell’immobile ex scuola materna nella zona 167 di Erchie.

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